Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è uno strumento che permette al contribuente e all’Amministrazione finanziaria di trovare un accordo sull’importo delle imposte dovute prima di arrivare a un contenzioso. L’istituto nasce per ridurre l’incertezza che può derivare dall’accertamento e per favorire un confronto diretto tra le parti.
Quando l’accordo viene raggiunto, l’avviso di accertamento originario viene sostituito da un nuovo atto definitivo e il contribuente può beneficiare di alcuni vantaggi, come la riduzione delle sanzioni e la possibilità di pagare a rate. In questo modo l’accertamento con adesione contribuisce a evitare il giudizio, a semplificare la gestione del rapporto tributario e a rendere più rapida la riscossione delle imposte
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]L’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, che disciplina l’accertamento con adesione, statuisce così:
«L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati possono essere definiti con adesione del contribuente»
Natura dell'istituto
[modifica | modifica wikitesto]L’accertamento con adesione ha natura di concordato tra le parti: il procedimento si fonda infatti su un accordo tra l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e il contribuente, che definiscono congiuntamente la base imponibile e le imposte dovute. Inoltre l’adesione ha carattere volontario: l'attivazione o meno del procedimento è facoltativa.
Ratio dell'istituto
[modifica | modifica wikitesto]Dal punto di vista dell’Amministrazione Finanziaria, l’accertamento con adesione ha una chiara funzione deflattiva, accelerando la riscossione dei tributi e ridimensionato il numero dei processi. Per il contribuente, l’utilizzo di questo istituto rinviene la propria ratio nella possibilità che le sanzioni previste nei suoi confronti siano diminuite di un terzo rispetto al loro ammontare originario.
Iniziativa
[modifica | modifica wikitesto]Il procedimento dell’accertamento con adesione può essere avviato sia per iniziativa di un organo dell’Amministrazione Finanziaria, detto Ufficio Accertatore (artt. 5 e 11, D.Lgs. n. 218 del 1997), sia per iniziativa del contribuente (artt 6 e 12, D.Lgs. n.218 del 1997).
Ambito di applicazione
[modifica | modifica wikitesto]L’accertamento con adesione trova applicazione nell’ambito delle imposte dirette[1]:
- Irpef
- Ires
- Irap
- Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese
- Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione
e delle più importanti imposte indirette[1]:
- Iva
- Imposta sulle successioni e sulle donazioni
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria e catastale
- Invim ordinaria e decennale
- Imposta sostitutiva dell’Invim
- Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
- Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione
- Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli
Per quanto riguarda il lato passivo del rapporto tributario, tutti i contribuenti possono aderirvi[1]:
- persone fisiche
- società di persone
- associazioni professionali
- società di capitali
- enti
- sostituti d’imposta
Procedimento
[modifica | modifica wikitesto]L’accertamento con adesione si coordina con il diritto al contraddittorio preventivo, previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Il relativo procedimento può essere attivato sia su iniziativa dell’Ufficio accertatore[2] sia su iniziativa del contribuente[3].
Iniziativa dell'Ufficio accertatore
[modifica | modifica wikitesto]L’Ufficio procede nei casi in cui il contraddittorio preventivo non sia previsto ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000. Contestualmente alla notifica dell’atto impositivo — che può consistere in un avviso di accertamento, di rettifica o in un atto di recupero — viene comunicato un invito a comparire, contenente: i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, la data e il luogo della comparizione, l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti, e i motivi che determinano le maggiori imposte. Quando tra la data fissata per la comparizione e quella di decadenza del potere di notifica dell’atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine è prorogato automaticamente di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
Iniziativa del contribuente
[modifica | modifica wikitesto]Quando l'iniziativa proviene dal contribuente, si distinguono diverse ipotesi:
- Istanza preliminare ad accertamento. Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai fini della possibile definizione della pretesa tributaria.
- Adesione ai verbali di constatazione (PVC). Il contribuente può aderire ai verbali di constatazione redatti in base all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4[4]. Tale adesione ha per oggetto l’intero contenuto del verbale e può essere accettata senza condizioni o subordinata alla rimozione di errori manifesti.
- Istanza successiva alla notifica di un atto impositivo. Quando non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione prima dell’impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ed entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. In tal caso, il termine per il ricorso è sospeso per novanta giorni.
- Istanza nel contesto del contraddittorio preventivo. Il contribuente al quale sia stato comunicato lo schema d’atto può:
- presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione;
- oppure attendere la notifica dell’atto impositivo e formulare istanza entro quindici giorni dalla notifica. In tale evenienza, il termine per l’impugnazione è sospeso per trenta giorni.
Le parti possono inoltre attivare il procedimento di accertamento con adesione di comune accordo, qualora dalle osservazioni successive allo schema d’atto emergano i presupposti per l’accordo. Se l’istanza è presentata dopo la notifica di un atto già preceduto da contraddittorio preventivo, l’Ufficio non è tenuto a considerare nuovi elementi di fatto diversi da quelli già esposti nella prima fase del contraddittorio.
Contraddittorio e conclusione della procedura
[modifica | modifica wikitesto]Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Ufficio invita il contribuente a comparire, anche in modalità telematica. Si apre così un contraddittorio volto a valutare la possibilità di un accordo sull’ammontare del tributo dovuto. L’accordo riguarda esclusivamente l’imposta oggetto dell’accertamento.
Se il confronto si conclude positivamente, il procedimento termina con la sottoscrizione dell’accertamento con adesione, che contiene: gli elementi e la motivazione per ciascun tributo, la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e altre somme dovute, e le modalità di eventuale rateizzazione.
Il versamento dell’intera somma, o della prima rata in caso di pagamento rateale, deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione. È possibile richiedere la rateizzazione fino a otto rate trimestrali, o fino a sedici se l’importo complessivo supera 50.000 euro. In caso di mancato pagamento della prima rata, l’accordo si considera risolto; il mancato pagamento delle rate successive comporta la perdita dei benefici sulla riduzione delle sanzioni.
L’istanza presentata non sospende l’efficacia dell’avviso di accertamento. Se la definizione non si perfeziona e decorre il termine per il ricorso, l’avviso diviene definitivo. La presentazione del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria prima della conclusione del procedimento o della scadenza del termine di sospensione equivale a rinuncia all’istanza.
I termini di sospensione si cumulano con la sospensione feriale dei termini processuali, dal 1o al 31 agosto. L’accertamento con adesione non è impugnabile dal contribuente, salvo i casi di dolo, violenza o errore. L’Amministrazione finanziaria può tuttavia procedere a un accertamento integrativo se emergono nuovi elementi tali da giustificare una maggiore pretesa tributaria.
Effetti
[modifica | modifica wikitesto]Gli effetti dell’accertamento con adesione sono disciplinati principalmente dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, parzialmente modificato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Effetto premiale
[modifica | modifica wikitesto]Durante l’accertamento con adesione, le sanzioni possono essere ridotte in misura rilevante, in base alla collaborazione e alla tempestività del contribuente. Di regola, egli paga un terzo del minimo edittale previsto dalla legge.[5]
Il versamento deve essere effettuato entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Quest’ultimo deve contenere, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione della definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e di eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale.[6]
Effetto di definitività
[modifica | modifica wikitesto]Una volta sottoscritto l’accertamento con adesione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non può più modificare o integrare l’atto e il contribuente non può più proporre impugnazione.
L’adesione vincola le parti solo per il periodo d’imposta oggetto dell’accordo e non estende i suoi effetti agli anni successivi. L’Amministrazione finanziaria può procedere a nuovi accertamenti in annualità successive, anche sulla base di criteri diversi. Tuttavia, la possibilità di nuovi accertamenti è ammessa solo se emergono elementi di fatto nuovi e rilevanti, non conosciuti al momento della definizione, che giustifichino ulteriori verifiche.[7]
Effetto sospensivo dei termini processuali
[modifica | modifica wikitesto]La presentazione dell’istanza di adesione produce un effetto sospensivo dei termini per impugnare l’avviso di accertamento.
Il contribuente, ricevuto l’atto, può scegliere se proporre ricorso entro sessanta giorni oppure attivare la procedura di adesione. In quest’ultimo caso, il termine per impugnare è sospeso per novanta giorni. Se viene raggiunto l’accordo, l’accertamento diventa definitivo; se invece non si perfeziona, i termini per il ricorso riprendono a decorrere dal punto in cui erano stati interrotti.[8]
Effetto estintivo
[modifica | modifica wikitesto]Al momento del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento perde efficacia.[9] La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, o con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia prevista. Di conseguenza, l’atto di adesione sostituisce integralmente l’avviso di accertamento, e il rapporto tributario si considera estinto con il pagamento delle somme concordate.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 Accertamento con adesione, su Portale Agenzia Entrate. URL consultato il 17 novembre 2025.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5 e 11.
- ↑ Ivi, artt. 6 e 12.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-quater.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 5.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 7.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 4.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3.
- ↑ Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, art. 12.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- R. CIARCIA, Brevi riflessioni sull'efficacia preclusiva dell'accertamento con adesione nei diversi anni d'imposta, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 2023, n. 1, Giappichelli, Torino.
- R. G. Conti, M. Cicala, Gli istituti deflattivi, in Quinto laboratorio sul processo tributario, Parte II, Accertamento con adesione, Roma, 20 gennaio 2021.
- Alberto Marcheselli, Manuale di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 2024.
- G. Marini, Fondamenti di diritto tributario, Padova, AA.VV., 2024.
- F. Spina, Istituti deflattivi del contenzioso tributario, Milano, Giuffrè, 2020.
