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Redditi di impresa

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Il reddito di impresa, nel diritto tributario italiano, è disciplinato dagli artt. 55-66 e 81-142 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di "Testo unico delle imposte sui redditi" (cd."TUIR").

Ai sensi del c.1, dell'art. 55 TUIR, è tale il reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali[1], ossia dall'esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività agricole indicate nell'art. 32, c.2, lettere b) e c), che eccedono i limiti ivi stabili, anche se non organizzate in forma di impresa.

Le attività indicate nell'art. 2195 del c.c. sono:

  • attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
  • attività intermediarie nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto;
  • attività bancarie ed assicurative;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le attività indicate dall'art. 32, c.2, lett.b) e c) del TUIR sono:

  • attività volte all'allevamento di animali con mangimi ottenuti per meno di un quarto dal terreno;
  • attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Ai sensi del c.2, dell'art. 55 TUIR, sono considerati redditi di impresa quelli derivanti dall’esercizio di:

  • attività che, pur non rientrando nell'art. 2195 del codice civile, sono organizzate in forma di impresa;
  • attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  • attività agricole di cui all'articolo 32, pur nei limiti ivi stabiliti, quando esercitate da soggetti "commerciali": da società in nome collettivo e in società in accomandita semplice e da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa, anche se non superino i limiti ivi stabiliti.

Soggetti titolari

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L’esercizio di attività commerciale può essere imputato sia ad imprenditori individuali che ad imprenditori collettivi[2].

Sono produttori di reddito i seguenti soggetti:

  • persone fisiche, limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali.
  • società commerciali di persone (s.n.c - s.a.s.). Il reddito di impresa prodotto viene attribuito per “trasparenza” in capo ai soci. I redditi prodotti sono sempre considerati redditi d’impresa[3], in applicazione del principio di attrazione regolato dal c.3, art. 6 TUIR, qualsiasi sia la fonte o l’oggetto sociale.
  • società di capitali. Sono sempre produttori di reddito di impresa, in applicazione del principio di attrazione regolato dal c.1, art. 81 del TUIR.
  • enti commerciali[4]. Sono sempre produttori di reddito di impresa, perché parificati alle società di capitali[5].
  • enti non commerciali[6], limitatamente ai redditi prodotti dall’esercizio di attività commerciali.

Principi di determinazione

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Il reddito d’impresa, sulla base del principio di dipendenza[7], si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal legislatore fiscale, nel TUIR o altre leggi. Tale principio assume diversa intensità a seconda che l’impresa interessata rediga il proprio bilancio d’esercizio sulla base dei principi contabili nazionali (soggetti OIC adopter) o dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (soggetti IAS adopter)[8].
Si fa riferimento al conto economico in quanto si tratta di un documento capace di offrire un’attendibile rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e della capacità contributiva dell’impresa.

Per individuare il corretto periodo d’imposta, cui imputare i componenti positivi e negativi di reddito, si fa riferimento al principio di cassa o di competenza. Di regola i ricavi, le spese e gli altri componenti concorrono a formare il reddito sulla base del principio di competenza, salvo non venga diversamente stabilito nel TUIR[9].

Per quanto riguarda il principio di competenza rileva il momento di maturazione giuridica dei componenti[10], dunque il momento in cui risulta perfezionata la fattispecie da cui i componenti di reddito traggono giuridicamente origine[5]. Gli elementi di reddito vengono imputati temporaneamente in momenti diversi, a seconda della diversa fattispecie da cui originano[5].

Per quanto riguarda il principio di cassa rileva il momento della manifestazione finanziaria, quindi il momento dell’incasso o del pagamento. Si applica il principio di cassa per i compensi agli amministratori, la percezione dei dividendi in società ed enti soggetti IRES, gli interessi di mora (sia attivi che passivi), le imposte pagate nell’anno diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, i contributi associativi e sindacali, i contributi in conto capitale ed infine per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento[11].

Il principio di inerenza[12] si limita ad affermare che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri componenti che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi[13]. L'inerenza permette quindi di selezionare i costi dell'attività economica che possono essere dedotti dalla base imponibile[14]. È necessario che tra i componenti negativi di reddito e l'attività esercitata dal soggetto passivo vi sia un nesso di causalità o attinenza[13], al fine di evitare che l'operatore economico possa dedurre costi aventi carattere personale o del tutto estranei alla fonte reddituale[14]. A partire dal 2018[15], la Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento interpretativo secondo il quale il principio di inerenza sarebbe stabilito dall’art. 109 comma 5 del TUIR[16], ha statuito che la richiamata disposizione si riferisce al “diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti” e che il principio di inerenza è, invece, “inespresso” e immanente alla nozione di reddito d’impresa e la sua valutazione impone un giudizio “qualitativo” e non “quantitativo”. Tale impostazione interpretativa è stata mantenuta nelle pronunce successive e condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza del 4 dicembre 2020, n. 262[17]. Il 20 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 172 ha sottolineato che la deducibilità degli interessi passivi deve essere determinata secondo le regole del TUIR, senza considerare l’origine o la natura dell’onere a cui essi sono associati: sono deducibili gli interessi passivi corrisposti relativamente alle maggiori imposte definite a seguito di accertamento con adesione e di conciliazione, sulla base del fatto che l’art. 96 del TUIR “non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori"[18] .

Per ultimo, in applicazione del principio di imputazione, i componenti negativi sono deducibili solo se resultano preventivamente imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. I componenti negativi che non sono imputati al conto economico possono comunque essere considerati, in sede di determinazione dei redditi, in tre casi eccezionali: se la deducibilità fiscale è prevista da disposizioni di legge, se sono stati imputati a conto economico in un esercizio precedente in presenza di una disposizione che dispone e consente il rinvio ed infine se i componenti risultano da elementi certi e precisi[19].

Componenti positivi

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Le norme in materia di componenti positivi ne disciplinano i criteri identificativi delle diverse tipologie ed i criteri di determinazione. Inoltre disciplinano le fattispecie che ne definiscono la rilevanza[2].

I componenti positivi sono:

Componenti negativi

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I componenti negativi sono:

  • Spese per la prestazione di lavoro
  • Interessi passivi
  • Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale
  • Minusvalenze patrimoniali
  • Sopravvenienze passive
  • Perdite di beni e su crediti
  • Ammortamento di beni materiali e immateriali
  • Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione
  • Spese relative a più esercizi
  • Accantonamenti

Nel conto economico con le classi A e B si confrontano rispettivamente i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i componenti negativi, relativi costi della produzione classificati per natura[20].

Le classi C e D sono invece relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

La deducibilità degli interessi passivi nel reddito d'impresa

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La deducibilità degli interessi passivi è un tema rilevante nell'ambito della fiscalità d’impresa, con importanti effetti sulle decisioni finanziarie e sulla competitività delle aziende. La normativa italiana[21], riformata nel 2019 per allinearsi alle direttive dell'Unione europea[22], stabilisce nuove modalità per la tale deduzione.

Con il termine "interessi" ci si riferisce ad un importo dovuto come compenso per l'uso di una somma di denaro per un certo periodo di tempo e si dividono in:

  • interessi attivi: compenso che un creditore riceve per aver prestato del capitale. Un esempio di interesse attivo è quello guadagnato da un correntista, ossia la somma corrisposta dalla banca per il denaro depositato su un conto corrente o un conto di deposito. In questo caso, il correntista riceve interessi per il prestito fornito alla banca, che utilizza quei fondi per le proprie attività finanziarie[23].
  • interessi passivi: costo che una persona o un’azienda paga per prendere denaro in prestito. In pratica, rappresentano il prezzo da pagare per usare il denaro di qualcun altro, come una banca o un altro ente finanziario. Questi interessi si pagano su prestiti, mutui, emissioni di obbligazioni e altre forme di finanziamento, e servono a compensare il rischio e l’uso del capitale da parte del creditore[24].

Dal punto di vista contabile, gli interessi passivi vengono registrati nel conto economico dell’impresa come costi, influenzando il calcolo del risultato d’esercizio, che rappresenta la differenza tra proventi e costi, e misura l’andamento economico dell’impresa, oltre a determinare l’incremento o il decremento del patrimonio netto.

La deducibilità degli interessi passivi si riferisce al meccanismo che consente alle imprese di ridurre il carico fiscale, deducendo dal reddito imponibile gli interessi sostenuti per finanziare le loro attività. Questo incentivo al ricorso a finanziamenti esterni è regolato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce condizioni e limiti specifici per la deduzione.

Le raccomandazioni dell'OCSE e la Direttiva ATAD

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel quadro del progetto contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (c. d. Action plan on Base Erosion and Profit Shifting – BEPS[25]), ha concretizzato nell'Action 4 del 2016 “Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments”[26] la necessità di introdurre limiti alla deducibilità degli interessi, per evitare che gruppi multinazionali trasferiscano utili da giurisdizioni ad alta imposizione verso Paesi con regimi più favorevoli[27]. L’OCSE ha raccomandato di adottare un limite basato su un indicatore di redditività, generalmente l’EBITDA[28], in misura compresa tra il 10% e il 30%, quale range idoneo sia a prevenire pratiche elusive senza penalizzare l’ordinario finanziamento d’impresa, sia ad assicurare una parità di trattamento.

Basandosi sulle suddette raccomandazioni dell’OCSE, la Commissione Europea nel luglio 2016 ha pubblicato la Direttiva (UE) 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance Directive – ATAD[29]), che ha rafforzato le norme contro l’elusione dell’imposta sulla società[30] e armonizzato le misure BEPS all’interno del mercato unico, imponendo agli Stati membri di limitare la deducibilità degli interessi passivi netti al 30% dell’EBITDA.

Le principali modifiche sulla deducibilità degli interessi passivi, introdotte dalla Direttiva ATAD[31], sono:

  • Limitazione della deducibilità: Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'anno in cui sono sostenuti solo fino al 30% dell'EBITDA fiscale, cioè degli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento[32].
  • Inclusione degli interessi capitalizzati: La Direttiva estende i limiti di deducibilità anche agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che sono stati capitalizzati. Significa che questi oneri devono essere valutati per la loro deducibilità nell'anno in cui vengono registrati e capitalizzati.
  • Riforma della normativa nazionale: Per attuare la Direttiva, il Governo ha modificato l'art. 96 del TUIR sulla deducibilità degli interessi passivi, rendendolo compatibile con le nuove disposizioni.

Queste modifiche puntano a prevenire pratiche di elusione fiscale tramite pagamenti di interessi eccessivi, garantendo maggiore equità nel sistema fiscale[33].

L’Italia ha recepito tale disciplina con il D.lgs. n. 142/2018, modificando l’art. 96 del TUIR e recependo la logica anti-erosiva all’interno dell’imposizione sui redditi delle società.

Profili generali post-riforma del 2019

Il Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142 ha attuato le disposizioni della Direttiva ATAD[34] attraverso:

  • Modifiche alla deducibilità: ha aggiornato le regole sull'art. 96 del TUIR riguardanti la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati, allineandole ai requisiti europei. Nel contesto italiano, il benchmark del 30% viene applicato al Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica. Il ROL funge da indicatore reale di capacità economica dell'impresa, ancorando la deducibilità degli oneri finanziari alla gestione operativa e non a strutture di debito potenzialmente elusive[35].
  • Inclusione degli oneri finanziari capitalizzati: ha confermato che gli interessi passivi capitalizzati rientrano tra gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità. Ciò significa che anche questi interessi devono essere considerati nel calcolo della deducibilità, aumentando l'attenzione sulla loro registrazione.
  • Applicazione dei limiti di deducibilità: Ha stabilito che la deducibilità degli oneri finanziari deve rispettare il limite del 30% del ROL/EBITDA fiscale, come indicato dalla Direttiva ATAD.

In sintesi, il decreto ha reso la normativa italiana conforme alle disposizioni europee, introducendo limiti più stringenti sulla deducibilità degli interessi passivi e assicurando una maggiore aderenza alle normative fiscali europee[36].

I soggetti interessati dal limite di deducibilità degli interessi passivi sono:

  • Imprese e società: tutte le imprese e società che sostengono oneri finanziari, compresi gli interessi passivi, sono soggette ai limiti di deducibilità. Questo riguarda sia le società di capitali che quelle di persone.
  • Interessi passivi capitalizzati: anche gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati che sono stati capitalizzati nel costo dei beni sono soggetti al limite di deducibilità. Le imprese che capitalizzano tali interessi devono tenerne conto nel calcolo del reddito imponibile.
  • Contratti di leasing finanziario: gli interessi passivi impliciti nei canoni derivanti da contratti di leasing finanziario contabilizzati con il metodo finanziario rientrano nel nuovo limite di deducibilità. Questo si applica a tutte le imprese che utilizzano tali contratti.

Il limite di deducibilità si applica quindi a tutte le entità che sostengono oneri finanziari, con particolare attenzione agli interessi capitalizzati e agli oneri derivanti da contratti di leasing finanziario.

Differenze della disciplina con il vecchio regime (e regime transitorio)

Dal 2019, il "ROL contabile" è stato sostituito dal "ROL fiscale", che richiede l'assunzione di componenti positivi e negativi nella misura risultante dalle disposizioni per la determinazione del reddito d'impresa. Questo cambiamento richiede di considerare il valore fiscale complessivo delle voci rilevanti, anche se classificate diversamente nel bilancio.

Gli interessi passivi/oneri finanziari sono deducibili fino all'ammontare degli interessi attivi/proventi finanziari del periodo d'imposta e riportati dai periodi precedenti. L'eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del "ROL fiscale" del periodo d'imposta e di quello riportato dai periodi precedenti.

Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo possono essere dedotti nei successivi periodi d'imposta. Analogamente, l'eccedenza di interessi attivi può essere riportata senza limiti di tempo. Per gestire il passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale", l'art. 13 del D.Lgs. n. 142/2018 prevede un regime transitorio. Gli interessi passivi non dedotti fino al 31 dicembre 2018 possono essere dedotti nei periodi successivi. Il calcolo del "ROL fiscale" esclude i proventi/oneri già rilevati nel valore/costi di produzione del Conto economico prima del 31 dicembre 2018[37].

Comparazione della Limitazione di Deducibilità degli Interessi Passivi

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Il recepimento della Direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) nell'ordinamento italiano, che ha introdotto il limite del 30% del ROL, si inserisce in un quadro europeo più ampio, con altri Stati membri che hanno adottato misure simili di contrasto all'erosione fiscale, sebbene con proprie specificità.[38]

A titolo comparativo, la Germania ha implementato la limitazione della deducibilità degli interessi passivi attraverso il meccanismo della "Zinsschranke"[39] (barriera degli interessi), introdotta nel 2007. Questo meccanismo limita la deducibilità degli interessi passivi netti al 30% dell'EBITDA, in linea con l'approccio basato sul rendimento operativo, ma con delle distinzioni. La misura tedesca non nacque originariamente come puro strumento anti-elusivo in senso stretto (a differenza dell'ATAD), ma come mezzo per salvaguardare l'imponibile nazionale contro l'erosione causata dai prestiti esteri. La Zinsschranke prevede una soglia minima di tre milioni di euro e una clausola di esclusione che permette la piena deduzione degli interessi quando la quota di capitale proprio dell'impresa non differisce oltre l'1% da quella del gruppo. Nonostante queste attenuazioni, la misura è stata oggetto di forti critiche in dottrina e la Corte Federale Finanziaria della Germania ha rimesso la questione alla Bundesverfassungsgericht (Corte Costituzionale Federale tedesca) per una possibile violazione del principio di uguaglianza e del criterio del "netto oggettivo", evidenziando la difficoltà di bilanciare la tutela dell'erario con il rispetto dei principi di proporzionalità e capacità contributiva.[40]

In Spagna, la deducibilità degli interessi passivi è regolata dall’articolo 16 della Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), che stabilisce un limite generale alla deduzione. La norma prevede la possibilità di dedurre tali interessi fino al 30% dell’EDIBTA, oppure, in alternativa, fino ad un importo minimo annuo di 1 milione di euro, che costituisce una franchigia applicabile a tutti i contribuenti.[41] La Ley 13/2023, che modifica la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) e la Ley 27/2014 dell’Impuesto sobre sociedades, applicabile ai periodi di imposta iniziati dal 1° gennaio 2024, ha aggiornato il calcolo dell’EBITDA fiscale ai fini della limitazione, escludendo specifici componenti positivi, tra cui taluni proventi esenti,  in attuazione della Direttiva ATAD. [42] Gli interessi eccedenti i limiti previsti possono essere riportati in avanti senza limiti temporali, a condizione che la deduzione futura rispetti nuovamente il limite percentuale previsto dalla legge. [43] La normativa contempla inoltre disposizioni antiabuso. Tra queste rileva il trattamento dei prestiti partecipativi (Profit-sharing loan): gli interessi corrisposti tra entità appartenenti allo stesso gruppo possono risultare indeducibili qualora non siano rispettati i requisiti di sostanza economica e di congruità del tasso di interesse.[44]

A Cipro, la deducibilità degli interessi passivi è soggetta a una regola di limitazione introdotta nel 2019, con il recepimento della direttiva ATAD. La normativa prevede che i costi di indebitamento eccedenti (“exceeding borrowing costs”) siano deducibili nei limiti del 30% dell’EBITDA fiscale, con una soglia de minimis pari a 3 milioni di euro annui.[45][46] I costi di indebitamento comprendono sia gli interessi sui finanziamenti, sia altri oneri ad essi assimilati, come spese di finanziamento, garanzie e remunerazioni su prestiti partecipativi.[45] Secondo la documentazione disponibile, dal 2025 è stato introdotto un meccanismo di riporto che consente di dedurre, entro un periodo massimo di cinque anni, la parte di costi di indebitamento non dedotta per effetto della limitazione.[47] La normativa prevede inoltre alcune esclusioni: la regola non si applica agli enti finanziari regolamentati, come banche e imprese di assicurazione, ne ai finanziamenti destinati a progetti infrastrutturali di lungo periodo situati nell’Unione Europea.[45]

Nei Paesi Bassi, la regola di earnings stripping, introdotta in attuazione della Direttiva Anti Tax Avoidance (ATAD), limita la deducibilità degli interessi passivi al 20% dell'EBITDA fiscale (margine operativo lordo). È garantita una soglia minima di 1 milione di euro quale limite alternativo al parametro percentuale[48]. Questa disciplina è contenuta nell'articolo 15b della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Legge sull'imposta del reddito delle società) e recepisce la earnings stripping rule prevista dall'articolo 4 della Direttiva ATAD[49]. È inoltre previsto un riporto illimitato nel tempo degli interessi passivi eccedenti, che potranno essere dedotti negli esercizi successivi qualora vi sia capienza. Il governo olandese ha annunciato modifiche alla normativa, tra cui un aumento della soglia di deducibilità al 24,5% dell'EBITDA, e la soppressione della soglia di 1 milione di euro per le società immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il riporto delle eccedenze

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Si parla di eccedenza quando gli interessi passivi sostenuti da un’impresa in un singolo esercizio superano il limite di deducibilità stabilito dal 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL).

Ai sensi dell’art. 96, comma 4, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), questa eccedenza degli interessi passivi rispetto al corrispondente 30% del ROL di un determinato periodo di imposta può essere dedotta dal reddito imponibile nei successivi periodi d’imposta laddove si manifesti una eccedenza di ROL di periodo, costituita dalla differenza tra il 30% di questo e gli interessi passivi netti, e fino alla concorrenza.

Nel caso in cui l’ammontare degli interessi passivi sia inferiore al 30% del ROL, l’eccedenza di ROL non utilizzata può essere riportata nei cinque esercizi successivi per compensare eventuali interessi passivi futuri che eccedano il limite di deducibilità. Il riporto del ROL maturato in un periodo di imposta è regolato dall’art. 96, che stabilisce l’obbligo di utilizzare dapprima il 30% del ROL dell’esercizio corrente e successivamente quello riportato dagli esercizi precedenti, a partire da quello meno recente[50].

Esempio: se un’impresa sostiene 50 000 euro di interessi passivi e il ROL dell’esercizio è di 250 000 euro, il limite di deducibilità sarà pari a 75 000 euro (30% di 250 000). L’avanzo di ROL pari a 25 000 euro (75 000 - 50 000) potrà essere riportato nei successivi cinque esercizi.

Lo stesso art. 96, comma 14, secondo periodo, consente alle società aderenti al regime del consolidato fiscale (di cui agli artt. 117 e ss. del Testo unico delle imposte sui redditi), di scegliere se riportare le eventuali eccedenze di interessi passivi indeducibili oppure se trasferire tale eccedenza al consolidato, nei limiti in cui gli altri soggetti consolidati presentino, nello stesso periodo d’imposta, un’eccedenza di ROL e di interessi attivi[51].

La deducibilità degli interessi passivi nel consolidato fiscale

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L’art. 96, commi 5-bis, 7 e 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), riguarda la disciplina del ROL nell’ambito delle società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale[52]. La normativa di riferimento per questo istituto è da rinvenire negli articoli che vanno dal 117 al 129 del TUIR e dal D.M. 1º Marzo 2018[53].

All’interno del regime del consolidato fiscale nazionale, le società che appartengono allo stesso gruppo possono sommare i loro risultati fiscali ed esercitare l’opzione per la tassazione su base consolidata. Questo consente di calcolare un ROL consolidato a livello di gruppo, creando sinergie e ottimizzando la deducibilità degli interessi passivi[54].

Un’eventuale eccedenza di una singola società aderente al regime può essere recuperata dalla consolidante, nei limiti di eventuali eccedenze generate da altre società. Non è possibile, tuttavia, recuperare eccedenze di interessi rispetto a ROL formatesi prima della nascita del consolidato, le quali rimangono nell’esclusiva disponibilità della società che le ha generate.

Qualora vi siano soggetti che si aggiungono al consolidato negli anni successivi, le eventuali eccedenze di interessi passivi che sono state dedotte da questi prima dell’ingresso non potranno essere dedotte da altre società aderenti al consolidato. Al contrario, è possibile che un nuovo membro del consolidato possa mettere a disposizione del gruppo il proprio ROL al fine di dedurre le eccedenze di interessi passivi indeducibili in passati esercizi da parte di altri soggetti consolidati.

Il consolidato diventa necessario in tutti i quei casi di soggetti holding di partecipazioni in società industriali e commerciali che finanziano l’acquisto di società operative. Le holding, infatti, avendo un ROL tendenzialmente pari a zero, difficilmente potranno dedurre gli interessi passivi al di fuori del consolidato: in questi casi la deduzione sarà possibile utilizzando l’eccedenza di ROL delle società aderenti al consolidato.

La deducibilità degli interessi passivi in caso di fusioni e scissioni societarie

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La Legge Finanziaria del 2008 (art. 1, comma 33, lett. a)[55] ha modificato l’art. 172, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR): ha esteso le regole che limitano il riporto delle perdite fiscali anche agli interessi passivi non dedotti. Questo significa che se una società ha interessi passivi non dedotti che può riportare in avanti e partecipa ad una fusione o ad una scissione, la società nata da questa operazione può utilizzare questi interessi passivi, ma solo rispettando gli stessi limiti e condizioni che valgono per il riporto delle perdite fiscali[56].

Questa norma ha una funzione antielusiva, ossia mira ad impedire che operazioni straordinarie come fusioni o scissioni siano utilizzate unicamente per trasferire e sfruttare il diritto di deduzione degli interessi indeducibili. Di conseguenza, l’art. 172, comma 7, del TUIR prevede che, al pari delle perdite fiscali, anche il riporto degli interessi passivi sia subordinato a tre specifiche condizioni:

  1. test di vitalità: deve essere superato un confronto economico. I ricavi e i proventi dell’attività principale, insieme ai costi per il personale, nell’esercizio precedente all’operazione devono essere superiori al 40% della media dei due anni precedenti. Se questa soglia non viene raggiunta, come spiegato nella Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008[57], la società non può riportare né le perdite pregresse né gli interessi passivi indeducibili.
  2. verifica del patrimonio netto: gli interessi passivi riportati dalla società risultante da una fusione non possono essere dedotti per l'importo che supera il patrimonio netto della società che è stata incorporata o fusa, dove quegli interessi si sono originati. La circolare n. 12/E del 2008 specifica che, quando si calcola il patrimonio netto, non si devono includere conferimenti o versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti la data della situazione patrimoniale indicata nell'art. 2501-quater del codice civile.
  3. assenza di svalutazioni: bisogna assicurarsi che la società incorporante, o un’altra società coinvolta nella fusione, non abbia già svalutato fiscalmente la partecipazione nella società da cui si intende riportare le perdite o gli interessi passivi. La circolare n. 12/E del 2008 spiega che questa regola serve ad impedire che, dopo la fusione, la società incorporante riduca i propri redditi usando perdite che sono già state contabilizzate come svalutazione della partecipazione, evitando così una duplicazione degli effetti fiscali. Per quanto riguarda gli interessi passivi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non esiste il rischio di duplicazione, poiché durante il periodo in cui la norma sulla svalutazione delle partecipazioni era in vigore, non era consentito riportare in avanti gli interessi passivi indeducibili.

Le modifiche all’art. 172, introdotte dall’art. 35, comma 17, del D.L. 223/2006[58], specificano che, se una fusione o scissione ha effetti fiscali retrodatati, le limitazioni si applicano anche agli interessi passivi indeducibili maturati prima della data ufficiale dell’operazione.

Queste regole, concepite per prevenire elusioni fiscali, sono considerate di natura speciale e richiamano i principi antielusivi dell’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, è possibile richiedere una deroga, tramite un’istanza di disapplicazione, qualora si dimostri che l’operazione straordinaria aveva ragioni economiche valide e non era realizzata solo per scopi fiscali. Questa possibilità di disapplicazione è stata ribadita nelle Circolari n. 268/E del 3 luglio 2008[59] e n. 19/E del 21 aprile 2009[60].

D’altra parte, non si può richiedere un’interpello per le norme generali sulla deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR. Il Legislatore, infatti, ha introdotto queste regole per perseguire obiettivi economici concreti, piuttosto che per scopi meramente antielusivi.

La società di persone

Le società di persone a differenza di quelle di capitali non hanno personalità giuridica ma godono di autonomia giuridica, il che li rende soggetti giuridici limitati. Nelle società di persone prevalgono i soci e non il capitale, quindi la caratteristica principale di queste società è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti di terzi.

Anche le società di persone come tali potranno effettuare la deduzione degli interessi passivi, come oneri finanziari sostenuti per l'esercizio dell'attività d'impresa. A differenza delle società di capitali nelle società di persone non vi è la limitazione del 30% del ROL per la deducibilità degli interessi passi; ma gli interessi passivi saranno deducibili nella misura in cui saranno compensati dagli interessi attivi, quindi gli interessi passivi saranno deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi percepiti nell'ambito dell'attività d'impresa. Questa limitazione implica che se la società di persone non genera interessi attivi non potrà attuare alcuna detrazione di interessi passivi, il reddito rimanente dopo la deduzione verrà attribuito ai soci in proporzione alle loro quote.

Le società di persone quindi non sono soggette direttamente IRES (imposta sul reddito delle società), che si applica ad esempio ad SRL e SPA. La differenza tra società di persone e società di capitali è rinvenibile da alcuni articoli del TUIR.[61][62][63][64]

Holding industriali e finanziarie

Per le holding industriali, la determinazione del Risultato Operativo Lordo segue le indicazioni specifiche stabilite nel comma 2 dell’articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), e in particolare l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, poiché l’articolo 96 del TUIR richiede esplicitamente di calcolare il ROL come differenza tra le voci A) e B) dello schema di conto economico previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile, non è consentito applicare i principi affermati in precedenti risoluzioni dell’Agenzia stessa.

La risoluzione n. 337/E del 29 ottobre 2002 dell’Agenzia aveva riconosciuto che il conto economico delle holding è influenzato in misura rilevante da componenti reddituali di tipo finanziario, i quali, sebbene non inclusi nella voce A) del conto economico, rappresentano comunque proventi legati all’attività caratteristica della holding. Tuttavia, ai fini della determinazione del ROL, tali proventi non possono essere considerati, poiché il criterio del ROL definito dall’articolo 96 TUIR impone un calcolo strettamente limitato alle voci A) e B).

La risoluzione n. 143/E del 10 aprile 2008, invece, riguarda il “test di vitalità” per la trasferibilità delle perdite nelle operazioni di fusione e permette ai soggetti economici, incluse le holding di partecipazioni, di considerare anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16 del conto economico, oltre ai ricavi di cui alle voci A1 e A5, per valutare la capacità dell’impresa di generare reddito operativo. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che tale flessibilità interpretativa è applicabile solo ai fini del test di vitalità e non si estende alla determinazione del ROL rilevante ai fini dell’articolo 96 TUIR.

Queste precisazioni evidenziano una differenza sostanziale tra il trattamento fiscale delle componenti finanziarie e il calcolo del ROL per le holding industriali. Sebbene le holding possano avere una struttura reddituale in cui i proventi finanziari rappresentano una parte significativa dell’attività caratteristica, il legislatore ha scelto di limitare la determinazione del ROL alle sole voci che rappresentano i ricavi tradizionali e i costi operativi, in modo da evitare che proventi finanziari, spesso più volatili e meno legati alla gestione operativa dell’impresa, possano influenzare il calcolo del ROL, con potenziali effetti sull’applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi. L’esclusione dei proventi finanziari dal calcolo del ROL per le holding industriali riflette una precisa scelta normativa, con l’obiettivo di garantire che il ROL rappresenti un indicatore affidabile della capacità operativa dell’impresa di generare reddito dalla propria attività caratteristica, escludendo componenti reddituali che potrebbero essere soggette a fluttuazioni significative e che non sono strettamente legate alla gestione operativa. Ciò risulta particolarmente rilevante nel contesto della deducibilità degli interessi passivi, in quanto un ROL più elevato derivante da proventi finanziari potrebbe artificiosamente ampliare il margine di deducibilità, alterando la valutazione del rischio fiscale. Dal punto di vista pratico, questo significa che le holding industriali non possono includere nel calcolo del ROL proventi derivanti da attività finanziarie o da partecipazioni che, seppur rilevanti per la loro strategia aziendale complessiva, non rientrano nelle voci A) e B) del conto economico secondo lo schema del Codice Civile, imponendo così alle holding di ristrutturare eventualmente il loro modello di bilancio, distinguendo chiaramente tra ricavi operativi e proventi finanziari, al fine di evitare errori di calcolo nella determinazione della base imponibile per la deducibilità degli interessi passivi. La scelta normativa di escludere i proventi finanziari dal calcolo del ROL per le holding industriali ha suscitato critiche da parte della dottrina, poiché alcuni esperti ritengono che tale esclusione penalizzi ingiustamente le holding, la cui attività caratteristica spesso include la gestione di partecipazioni e investimenti finanziari. Questo potrebbe portare a una sottovalutazione del reale potenziale economico dell’impresa, influenzando la capacità di dedurre gli interessi passivi e di gestire l’indebitamento in modo efficiente. La dottrina propone alternative come l’introduzione di criteri di calcolo del ROL che tengano conto della specificità del business delle holding, bilanciando meglio le esigenze di trasparenza fiscale con la realtà economica di queste imprese.

Per concludere, è essenziale evidenziare due recenti sviluppi normativi che, anche a livello internazionale, hanno un impatto significativo sul regime delle holding. L'articolo 6 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il cosiddetto reshoring, una misura che garantisce un'esenzione parziale sui redditi derivanti da attività d'impresa trasferite in Italia da Paesi al di fuori dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo[65]. Nello specifico, il 50% dei redditi generati da queste attività non concorrerà alla formazione del reddito imponibile, sia per le imposte sui redditi sia per l’IRAP. Questa agevolazione si estende anche alle attività svolte da società appartenenti allo stesso gruppo, rendendola un'opportunità rilevante per le aziende multinazionali che intendono consolidare le loro operazioni in Italia. Tuttavia, emergono alcune problematiche per quanto riguarda le holding statiche che trasferiscono la loro residenza in Italia. La normativa, facendo riferimento alla nozione di "attività economica", potrebbe suggerire che solo le holding "dinamiche" o "miste" abbiano diritto a questa agevolazione, a condizione che le attività fossero già operative all'estero prima del trasferimento. In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, Assonime ha proposto un criterio alternativo[66]: verificare se l’attività svolta in Italia, anche senza trasferire formalmente la residenza, avrebbe comunque acquisito i connotati di una stabile organizzazione, superando la soglia di presenza fisica prevista dall'articolo 162 del T.U.I.R. Se questa condizione è soddisfatta, non dovrebbero esserci dubbi sulla genuinità della scelta di localizzare la holding statica in Italia. Un altro punto rilevante riguarda la recente riforma dei criteri per determinare la residenza fiscale delle società[67].

Sebbene il criterio della sede legale sia stato mantenuto, il criterio dell'“oggetto principale dell’attività” è stato eliminato e sostituito dal criterio della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria della società. Questa modifica ha sollevato alcuni interrogativi, soprattutto per quanto riguarda le holding di partecipazioni: l'oggetto sociale deve coincidere con il Paese in cui sono localizzate le partecipate oppure deve riflettere l'attività effettivamente svolta, indipendentemente dallo Stato di residenza delle società controllate? L'eliminazione del criterio dell'oggetto principale e l'introduzione delle nozioni di direzione effettiva, che comprendono sia le decisioni strategiche sia la gestione operativa quotidiana, mirano a chiarire queste incertezze. Si spera che queste modifiche contribuiscano a eliminare i dubbi residui sulla determinazione della residenza delle società estere holding o immobiliari. In tali circostanze, quindi, le contestazioni basate sull'individuazione della residenza al livello delle società partecipate dovrebbero essere evitate. Questi sviluppi normativi evidenziano un chiaro intento di adattare la normativa fiscale italiana alle sfide di un contesto economico sempre più globale e interconnesso. L’introduzione di misure come il reshoring e la riforma della residenza fiscale mira a favorire un maggiore consolidamento delle attività in Italia, promuovendo al contempo la trasparenza e la conformità fiscale. Tuttavia, permangono ancora alcune aree grigie che richiedono ulteriori chiarimenti e interventi, al fine di garantire un’applicazione uniforme e chiara delle norme.

In conclusione, la determinazione del ROL per le holding industriali segue regole stringenti che escludono l’influenza dei proventi finanziari, in linea con le indicazioni del TUIR. Questo approccio garantisce un calcolo del ROL centrato sulle attività operative tradizionali, limitando l’impatto delle componenti finanziarie, ma la rigidità della norma ha sollevato dibattiti su come il sistema fiscale italiano possa meglio riflettere la natura complessa e diversificata delle holding, senza compromettere l’obiettivo di una corretta imposizione fiscale basata sulla capacità contributiva effettiva delle imprese.

Regimi speciali

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Il legislatore ha previsto alcune specifiche regole di determinazione del reddito di impresa, in deroga al regime ordinario, applicabili laddove vi siano particolari condizioni in relazione alle dimensioni dell’attività d’impresa.

Le dimensioni dell’impresa vengono valutate sulla base di:

  • Ricavi
  • Volume d’affari
  • Numero dei dipendenti
  • Utilizzo di beni strumentali

Partendo da questi criteri è possibile individuare il regime forfettario, il regime semplificato ed il regime sostitutivo.

Regime forfettario

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Il regime forfettario è applicabile alle persone fisiche che esercitano attività di impresa che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85 000€ (soglia innalzata dalla Legge di Bilancio 2023, rispetto alla precedente di 65 000€) e sostenuto spese per i dipendenti non superiori a 20 000€ lordi[68].

Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività, che varia a seconda del tipo di attività esercitata[69]. Al reddito ottenuto si applica l’aliquota del 15% (o del 5% per le start up) sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP[69].

I contribuenti soggetti al regime forfettario sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi di registrazione, non applicano l’IVA sulle operazioni attive e non hanno diritto alla detrazione sugli acquisiti[2].

Si tratta di un “regime naturale”: i soggetti che rispettano i limiti previsti ne usufruiscono automaticamente[5]. Qualora decidessero di non voler applicare il regime forfettario possono optare per l’accesso ai regimi superiori.

L'opzione e la revoca possono essere desunti dai comportamenti concludenti[70] del contribuente.

Regime semplificato

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Il regime semplificato si applica alle persone fisiche e società di persone che esercitano attività d’impresa che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 400 000€ per le imprese che prestano servizi e non superiori a 700 000€ per le altre attività[2].

I contribuenti non devono redigere il bilancio di esercizio, ma possono tenere una contabilità semplificata. Questa consiste nel tenere i soli registri Iva, all’interno dei quali vengono annotati anche gli elementi rilevati ai fini reddituali e i registri degli incassi e pagamenti[2].

Il reddito viene determinato in via analitica, con alcune semplificazioni nell’applicazione delle norme del TUIR, ed assoggettato alle regole IRPEF. Per l’imputazione dei componenti di reddito si applica un criterio misto “cassa-competenza”[71][72].

Anche il regime semplificato è un “regime naturale”. Le imprese che non intendono applicare la contabilità semplificata possono optare per la tenuta di quella ordinaria.

Regime sostitutivo

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Possono usufruire del regime sostitutivo[73] le persone fisiche che esercitano attività di impresa che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non inferiori a 65 001€ ma non superiori a 100 000€.

Il reddito viene determinato sulla base delle regole ordinarie previste dal TUIR ed è tassato in misura pari al 20% sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

È un “regime naturale”. Le imprese che non intendono applicare la contabilità semplificata possono optare per la tenuta di quella ordinaria.

Neutralità fiscale ed equity-debt bias

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In questo contesto, il termine «neutralità fiscale» non va confuso con la neutralità prevista dal diritto tributario italiano per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni), che comporta l’assenza di imposizione fiscale secondo gli artt. 172‑176 del TUIR. Qui il concetto si riferisce all’equilibrio tra capitale proprio (equity) e capitale di debito ai fini della deducibilità degli interessi passivi.[74]

Il concetto di neutralità fiscale ed equity-debt bias descrive un modello volto a bilanciare il trattamento tra capitale proprio (equity) e capitale di debito[75], collegando la deducibilità dei costi finanziari alla sostenibilità economica e alla resilienza finanziaria delle imprese. Tale approccio rappresenta un’evoluzione rispetto alla neutralità «statica» prevista dalla direttiva ATAD 1 (2016/1164/UE), introducendo meccanismi di deducibilità variabile degli interessi in funzione di parametri economici o normativi.[76]

Alcune analisi dottrinali hanno proposto forme di deducibilità modulabile degli interessi per attenuare gli effetti dei cicli economici e incentivare investimenti produttivi, innovazione o piani di ristrutturazione aziendale.[76][77]

Studi dello ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) e del JRC (Centro comune di ricerca) hanno evidenziato che una deducibilità modulabile, fondata su parametri quali il rapporto ROL/EBITDA o la dimensione dell’impresa, può ridurre il bias debito-equity senza compromettere la base imponibile, favorendo investimenti e stabilità finanziaria.

I principi fondamentali di questo approccio includono:

  • Parametri oggettivi, come il limite del 30% del ROL/EBITDA, quale regola di riferimento.[78]
  • Flessibilità controllata, che consente un ampliamento della deducibilità in circostanze definite senza ridurre eccessivamente la base imponibile.[79]

Alcuni Stati membri dell’UE (tra cui Italia, Paesi Bassi e Cipro) applicano misure riconducibili a tale logica, pur con differenze operative.[77][78]

Proposta DEBRA

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Agevolazione per Ridurre la Distorsione a Favore del Debito Rispetto al Capitale (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA) è una proposta di direttiva della Commissione Europea, presentata l'11 maggio 2022, nell'ambito di una strategia di riforma fiscale dell'UE. L'obiettivo primario della direttiva è neutralizzare la disparità di trattamento fiscale tra il finanziamento aziendale tramite debito e quello tramite capitale proprio, correggendo il fenomeno noto come debt bias, e creando condizioni per la crescita sostenibile [80], essendo considerata una delle "sfide fiscali del futuro"[80].

Contesto e Rilevanza

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Nella maggior parte dei Paesi membri dell'UE, la fiscalità d'impresa prevede che gli interessi passivi corrisposti sui prestiti siano deducibili dalla base imponibile, mentre i costi legati al finanziamento azionario, come i dividendi, non beneficiano di un'analoga agevolazione fiscale[80]. Questa asimmetria favorisce strutturalmente il ricorso all'indebitamento rispetto all'aumento di capitale nelle decisioni di investimento aziendali.

Questa distorsione ha portato a un eccessivo accumulo di debito aziendale in Europa, con un aumento dal 100% al 110% del PIL tra il 2010 e il 2021[80]. L'alto livello di indebitamento rende le imprese più vulnerabili all'insolvenza in caso di crisi economiche, contribuendo all'instabilità economica generale dell'UE[80].

Evoluzione Normativa

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La proposta DEBRA si inserisce in un percorso di armonizzazione fiscale europea:

  • ATAD (2016): La Direttiva Anti Tax Avoidance (ATAD) aveva introdotto un limite alla deducibilità degli interessi passivi per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, stabilendo un modello di neutralità fiscale "funzionale"[81].
  • DEBRA (2022): La proposta è vista come il completamento del quadro normativo ATAD, introducendo un'agevolazione per il capitale (allowance for equity) che mira a ridurre la disparità tra interessi deducibili e dividendi non deducibili[81]. Questo passaggio segna l'evoluzione del diritto tributario europeo verso una neutralità dinamica, volta a un equilibrio più sostenibile tra tutela della base imponibile e stabilità economica[81].

Il Meccanismo della Proposta

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La Direttiva DEBRA è strutturata su due pilastri interdipendenti per raggiungere la neutralità fiscale[81]:

1. Agevolazione sul Capitale (Allowance for Equity)
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Le imprese che finanziano nuovi investimenti tramite l'aumento di capitale proprio beneficerebbero di una deduzione fiscale:

  • Deducibilità: l'agevolazione è deducibile dalla base imponibile per un periodo di 10 anni[81].
  • Calcolo: la deduzione è calcolata sulla differenza tra il capitale netto alla fine dell'esercizio fiscale in corso e quello dell'esercizio precedente, moltiplicata per un tasso d'interesse figurativo che include un premio di rischio[81].
  • PMI: le PMI beneficerebbero di un premio di rischio più elevato per incentivarne la ricapitalizzazione[81].

Questa agevolazione è assimilabile a sistemi preesistenti in alcuni Paesi membri, come l'Italia (ACE), Belgio e Portogallo, dove il capitale proprio apportato all'impresa gode di un trattamento fiscale analogo a quello delle fonti di finanziamento esterne[82].

2. Limitazione alla Deduzione degli Interessi Passivi
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Per scoraggiare l'eccessivo ricorso all'indebitamento, la proposta prevede un rafforzamento delle limitazioni alla deduzione degli interessi già esistenti:

  • Limite: Il limite alla deduzione degli oneri finanziari in eccesso (interessi passivi meno interessi attivi) è fissato all'85% per tutti i contribuenti[82].

Iter Legislativo e modifiche proposte dal Parlamento Europeo

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L'adozione della Direttiva DEBRA richiede il voto all'unanimità del Consiglio dell'Unione Europea, previa consultazione del Parlamento Europeo. [81]

La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento ha approvato una relazione (relatore Luděk Niedermayer) che sostiene ampiamente la proposta, introducendo tuttavia alcune modifiche per mitigarne l'impatto sul gettito fiscale[81]:

  • Riduzione del Periodo: il periodo di deducibilità dell'agevolazione sul capitale è stato ridotto da 10 a 7 anni per i grandi gruppi di imprese.[81]
  • Rinvio delle Norme sul Debito: L'applicazione delle norme più rigorose sulla limitazione degli interessi passivi è stata rinviata al 2027 e ristretta esclusivamente ai grandi gruppi di imprese.[81]

L'esame della proposta in sede di Consiglio è sospeso dalla fine del 2022[81], ma potrebbe essere riaperto nell'ambito delle discussioni relative alla proposta BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), una riforma più ampia dell'imposta sulle società[81].

Confronto tra ATAD e proposta DEBRA

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Strumento Tipo Limite di deducibilità Soglia o meccanismi speciali Fonti
ATAD (UE) Direttiva 2016/1164/UE 30% EBITDA [78]
Italia

(vedi anche: La deducibilità degli interessi passivi nel reddito d'impresa)

Attuazione ATAD 30% ROL Riporto delle eccedenze [77]
Paesi Bassi Earnings-stripping rule 20% EBITDA (24,5% dal 2025) Soglia 1 mln € + carry forward illimitato [83]
Cipro Attuazione ATAD 30% EBITDA fiscale Safe harbour 3 mln €, equity escape, carry-forward 5 anni [84]
Proposta DEBRA Proposta di direttiva COM(2022)216 Deduzione su nuova equity + riduzione del 15% della deducibilità del debito Meccanismi rafforzati per PMI [79]

Modulabilità della deducibilità

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La modulabilità della deducibilità degli interessi adegua l’ammontare deducibile a parametri oggettivi, come incremento del capitale proprio, redditività o volume degli investimenti. Questo consente di superare la soglia fissa prevista da ATAD 1 e di avvicinarsi a una neutralità fiscale «dinamica».[79]

La dottrina segnala tuttavia criticità, tra cui il rischio di erosione della base imponibile e la necessità di coordinamento con la tassazione dei redditi da capitale.[85] Sono inoltre stati osservati effetti differenziati tra imprese giovani o in rapida crescita.[86]

Sul piano macroeconomico, il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato che un incentivo eccessivo al finanziamento tramite debito può aumentare i rischi di instabilità finanziaria; strumenti come l’ACE possono mitigare tali distorsioni.[85]

Studi recenti hanno inoltre rilevato che:

  • lo ZEW (2024) stima che l’interazione tra DEBRA e il Pillar Two OCSE possa ridurre il carico fiscale effettivo per imprese finanziate con equity;[87]
  • il JRC ha proposto combinazioni tra allowance su nuova equity e restrizioni parziali sugli interessi passivi per attenuare il bias debito-equity.[88]

Principi e applicazioni della sustainable tax neutrality

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Aspetto Descrizione Esempi / Note Obiettivi economico-fiscali Riferimenti normativi Fonti
Neutralità fiscale Equilibrio tra debito ed equity Evoluzione dalla neutralità statica (es. ATAD) a neutralità dinamica (modulazione DEBRA / ACE) Ridurre il bias debito-equity; tutelare la base imponibile Direttiva ATAD 2016/1164/UE; DEBRA COM/2022/216 [78][79][88]
Parametri oggettivi Regole di base per limitare la deducibilità Limite del 30 % del ROL / EBITDA Garantire coerenza e controlli fiscali Direttiva ATAD; linee guida nazionali [75][77]
Stati con misure analoghe Strumenti ispirati alla sustainable tax neutrality Germania, Spagna. Paesi Bassi, Cipro (con differenze nelle modalità) Armonizzazione europea senza vincoli operativi nazionali DEBRA; ATAD [79][75]
Criticità Potenziale erosione della base imponibile; effetti non uniformi tra imprese Le start-up o imprese in rapida crescita potrebbero non beneficiare pienamente; serve coordinamento con tassazione dei redditi da capitale Bilanciare neutralità fiscale e supporto alle imprese in crescita DEBRA; linee guida OCSE [85][78]
Contesto macroeconomico Impatto sul costo del capitale e sulla stabilità finanziaria Ridurre la distorsione fiscale (“debt bias”) per evitare rischi di leva eccessiva Promuovere stabilità finanziaria e sostenibilità macroeconomica ACE; ATAD; DEBRA [85][79][87]
  1. La definizione data dall’art. 55 TUIR non coincide con quella civilistica in quanto si tratta di una nozione più ampia e complessa.
  2. 1 2 3 4 5 Francesco Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol.2 parte speciale, Dodicesima edizione, UTET Giuridica, 2019, ISBN 9788859820864.
  3. Gaspare Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, Settima edizione, CEDAM, 2019, ISBN 8813369301.
  4. Cfr. artt. 151 e ss del Testo unico sulle imposte di reddito, su def.finanze.it.
  5. 1 2 3 4 A. Contrino, E. Della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S. M. Messina e M.Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Padova, CEDAM, 2020, ISBN 88-13-37389-9.
  6. Cfr. artt. 143,148,153 e ss del Testo unico sulle imposte di reddito, su def.finanze.it.
  7. Cfr. art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in materia di “Testo unico delle imposte sui redditi”, su def.finanze.it.
  8. Giuseppe Melis, Lezioni di diritto tributario, Sesta edizione, Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-921-1620-7.
  9. Cfr. c.1, art. 109 del D.P.R 22 dicembre 1986, n.917, in materia di “Testo unico delle imposte sui redditi”, su def.finanze.it.
  10. Christian Attardi, Il principio di competenza nel reddito d’impresa: criteri di applicazione e rimedi in favore del contribuente, in Il Fisco, 7, parte 1, 2009, p. 985.
  11. Cfr. Sezione I - Determinazione della base imponibile, del D.P.R 22 dicembre 1986, n.917, in materia di “Testo unico delle imposte sui redditi”, su def.finanze.it.
  12. Cfr. c.5, art. 109 del D.P.R 22 dicembre 1986, n.917, in materia di “Testo unico delle imposte sui redditi”, su def.finanze.it.
  13. 1 2 Massimo Procopio, Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020) parte prima, in Dir. e Prat. Trib., n. 5, 2020, p. 2303.
  14. 1 2 Lorenzo Pennesi, Riflessioni sul principio di inerenza applicato alle spese di sponsorizzazione: il contributo della più recente giurisprudenza di legittimità, in Dir. e Prat. Trib., vol. 5, 2021, p. 2171.
  15. Cass. civ., Sez. V, Ord., 11/01/2018, n. 450 e Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/02/2018, n. 3170.
  16. In base al quale le spese e gli altri componenti negativi “diversi dagli interessi passivi, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
  17. Gianfranco Ferranti, Inerenza degli interessi passivi: una questione da risolvere, in Corriere tributario, vol. 8-9, 1° agosto 2025.
  18. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 172/2024, disponibile su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6314639/Risposta+n.+172_2024.pdf/02f30f35-ce7c-54a2-fdd1-4c99b1eddeb8.
  19. Cfr. c. 4, art. 109 del D.P.R 22 dicembre 1986, n.917, in materia di “Testo unico delle imposte sui redditi”, su def.finanze.it.
  20. Flavio Dezzani, Giovanni Ferrero e Piero Pisoni, Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Milano, Giuffrè Editore, 2006, ISBN 88-14-12039-0.
  21. d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, su gazzettaufficiale.it.
  22. Direttiva UE 2016/1164, su cdn.fiscoetasse.com.
  23. Agostino Ennio La Scala, Gli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa.
  24. Albano Giacomo, Stretta sulla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES, in Corriere Tributario, vol. 46.
  25. Il progetto definisce attraverso quindici azioni, che consistono in concrete proposte adottabili dai singoli Stati per contrastare l’elusione fiscale, le pratiche fiscali dannose e la pianificazione fiscale aggressiva. Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 11/E, p. 7. Il testo completo della Circolare è reperibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298247/Circolare+11E+del+7+aprile+2016_AGE.AGED C001.REGISTRO+BOZZE.0003638.06-04-2016-B_Circolare+11_sostituita.pdf/f57f6a0c-95c2-c2cd-bc82-dab230faf840.
  26. OECD (2015), Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264241176-en.
  27. OECD (2015), Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. Cfr. il sito https://doi.org/10.1787/9789264241176-en. 7Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio recante nor
  28. L’EBITDA, acronimo di "Earnings before interests taxes, depreciation and amortization" è anche detto "indicatore di alternativo di performance". L’acronimo EBITDA abbrevia (in italiano) l’espressione "utile prima di interessi, tasse, deprezzamenti e ammortamenti", e fornisce la formula per il calcolo di questo indicatore a partire dall’utile aziendale. Se si parte invece dal valore della produzione, si devono sottrarre i costi esterni (per esempio le materie prime) e i costi del personale per ottenere l’EBITDA. Se da questa voce si sottraggono i deprezzamenti e gli ammortamenti si giunge all’EBIT. Dunque: EBITDA=Ricavi – Costi operativi=Valore della produzione – costo dei servizi – costo della materia prima – costo del personale – costo di finanziamento. E' uno dei maggiori indicatori di redditività di un’impresa e rappresenta una misura assimilabile al margine operativo lordo. L’EBITDA consente infatti di verificare se la società realizza profitti positivi dalla gestione ordinaria. EBITDA è impiegato come misura di risultato operativo nel calcolo dei flussi di cassa da attività operative.
  29. Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. Il testo intero della direttiva è reperibile al sito https://eur-lex.europa.eu/legal content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1164.
  30. Servizio Studi della Camera dei deputati, Pubblicata la direttiva UE contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, 20 luglio 2016. Il testo intero dell’articolo è reperibile al link https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15 12515#:~:text=La%20direttiva%20%28UE%29%202016%2F1164%20del%20Consiglio%2C%20recante%20norme,grandi %20societ%C3%A0%20per%20ridurre%20il%20loro%20onere%20fiscale.
  31. Lotta all’elusione fiscale: attuazione della direttiva (UE) 2016/1164, su fiscoetasse.com.
  32. G. FERRANTI, L’attuazione della Direttiva Atad 1 in materia di interessi passivi, in Corriere tributario, vol. 2018, fasc. 36.
  33. Bilancio e reddito d’impresa: le questioni aperte, 27 Marzo 2019, su odcec.roma.it.
  34. Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, in Gazzetta Ufficiale, 29 novembre 2018. URL consultato il 20 novembre 2025.
  35. G. Andreani, La “variabile fiscale” nella crisi d’impresa, in Ristrutturazioni Aziendali, 2025, p. 33.
  36. E. MIGNARRI, La deducibilità degli interessi passivi nelle imprese si adegua alla direttiva Atad, in Bancaria, vol. 2019, fasc. 10.
  37. La Deducibilità degli Interessi Passivi 2023 per i Soggetti IRES, su crvaldifiemme.it.
  38. Consiglio dell'Unione europea, Direttiva_(UE)_2016/1164, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.
  39. V. §4h EStG e §8a KStG....
  40. Vedere ad esempio l'analisi comparata in: D. STEVANATO, La deducibilità degli interessi passivi tra disciplina domestica e regole antielusive europee, in Rivista di diritto tributario.
  41. Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ''Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades – Instrucciones'', 9.3.1 “Limitación en la deducibilidad de gastos financieros”,2023.
  42. Ley 13/2023, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 58/2003, General Tributaria, y de otras normas tributarias, ''Boletín Oficial del Estado'', n. 125, 25 mayo 2023.
  43. Art. 16.1 y 16.2, Ley 27/2014, ''Ley del Impuesto sobre Sociedades''.
  44. PBS España, «Profit Sharing loans: Spanish requirements for the interest tax deduction»
  45. 1 2 3 PwC Cyprus, “Interest limitation rule”, Group Taxation.
  46. PWC Cyprus, “An account of the 2019 Cyprus direct tax laws’ evolution”, 2019.
  47. Baker Tilly Cyprus, ''Tax Guide 2025'', p. 18.
  48. Studi comparati UE su DEBRA e limiti agli interessi, contributi in «European Taxation», «Intertax», «Bulletin for International Taxation».
  49. Consiglio dell'Unione europea, Direttiva (UE) 2016/1164, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.
  50. A. CONTRINO, Fondamenti di diritto tributario, CEDAM, 2022.
  51. A. GARCEA, Le interferenze tra perdite pregresse e interessi passivi nel consolidato, in Corriere tributario, 2022.
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  53. D.M. 1° Marzo 2018, su finanze.gov.it.
  54. A. CONTRINO, Fondamenti di diritto tributario, Secondaª ed., CEDAM, 2022.
  55. Legge 24 dicembre 2007, n. 244, su gazzettaufficiale.it.
  56. Giampaolo Provaggi, La sorte degli interessi passivi nella fusione con indebitamento, in Corriere tributario, vol. 11, 2014, pp. 848-854.
  57. Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, su def.finanze.it.
  58. Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, su gazzettaufficiale.it.
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  60. Circolare n. 19/E, su agenziaentrate.gov.it.
  61. Art. 61 TUIR, interessi passivi, su brocardi.it.
  62. Art. 96, commi 1, 2. TUIR, su brocardi.it.
  63. Art. 109, comma 5, TUIR, su brocardi.it.
  64. G. FERRANTI. G. ANDREANI; Art 61 D.P.R 22/12/1986 - interessi passivi.
  65. A. BASI e R. A. PAPOTTI, Residenza, holding di partecipa- zioni senza il vincolo dell’oggetto principale, in Il Sole - 24 Ore, 8 gennaio 2024.
  66. Circolare n 4/2024
  67. art. 2 del D.Lgs. n. 209/2023 ha modificato l’art. 73 del T.U.I.R. con decorrenza 1º gennaio 2024
  68. Cfr. c.54 art.1 della L.190/2014, su def.finanze.it.
  69. 1 2 Tonino Morina e Salvina Morina, Dal 2020 il regime forfettario riduce la platea dei contribuenti, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 4, 2020, p. 85.
  70. Cfr c.1 art.1 della Circolare n. 209/E/1998, su edizionieuropee.it.
  71. Cfr. § 8.1 della Circolare n. 8/E/2017, su def.finanze.it.
  72. Gianfranco Ferranti, Regime di cassa per le imprese minori: i primi chiarimenti dell’agenzia, in Il Fisco, n. 8, 2017, p. 707.
  73. Cfr. c.17-22, art. 21 della L. 145/2018, su def.finanze.it.
  74. Bundgaard, “La neutralità fiscale nel finanziamento d’impresa”, Studi Tributari Europei; la neutralità come l’assenza di favoritismo fiscale tra finanziamento tramite capitale di rischio (equity) e debito.
  75. 1 2 3 (EN) Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market, vol. 193, 12 luglio 2016. URL consultato il 22 novembre 2025.
  76. 1 2 Mauli Afra Sarah e Muhammad Saleh, The Influence of Interest-to-EBITDA on Interest Deductibility Limitation as a Measure to Prevent Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Listed on the IDX Quality 30 Index of the Indonesia Stock Exchange), in Asian Journal of Management Analytics, vol. 2, n. 4, 30 ottobre 2023, pp. 367–378, DOI:10.55927/ajma.v2i4.6474. URL consultato il 22 novembre 2025.
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  78. 1 2 3 4 5 Notizie in breve, Conferenza Stampa di presentazione alla Camera dei Deputati delle Linee Guida per la modifica del DPR 309/90 promossa dalle principali reti dei servizi del pubblico e del privato sociale, in MISSION, n. 53, 2020-05, p. 3, DOI:10.3280/mis53-2020oa9852. URL consultato il 22 novembre 2025.
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  81. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Commissione Europea – DG TAXUD, Debt-Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA)
  82. 1 2 La Candia, I. (2022). Annual Report on taxation 2022: analisi e commenti. Fiscalità & Commercio Internazionale, 10/2022, 28-36.
  83. Ministero delle Finanze dei Paesi Bassi, *Annexe 1 – Earnings Stripping Rule*, dicembre 2024; la deducibilità degli interessi è limitata al più alto tra il 20 % dell’EBITDA fiscale o € 1 milione. URL: https://www.government.nl/binaries/government/documenten/parliamentary-documents/2024/12/11/annexe-1-earnings-stripping-rule/Annexe%2B1%2BEarnings%2Bstripping%2Brule.pdf
  84. RSM Cyprus, *Cyprus Tax Facts 2023*; la regola di limitazione degli interessi stabilisce che i costi finanziari eccedenti non sono deducibili oltre il 30 % dell’EBITDA fiscale, con un tetto di € 3 000 000 e una “equity escape”. URL: https://www.rsm.global/cyprus/sites/default/files/media/publications/rsm-cyprus-tax-facts-2023.pdf
  85. 1 2 3 4 IMF, Oana Luca; Alexander F. Tieman, "Financial Sector Debt Bias", 2016, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16217.pdf
  86. OECD, *Fundamental Reform of Corporate Income Tax*, OECD Tax Policy Studies (2007); afferma che il trattamento fiscale corrente crea una distorsione che penalizza start‑up e piccole imprese che dipendono più dall’equity. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2007/11/fundamental-reform-of-corporate-income-tax_g1gh8431/9789264038127-en.pdf
  87. 1 2 ZEW, Emilia Gschossmann; Jost H. Heckemeyer; Jessica M. Müller et al., "The EU’s New Era of “Fair Company Taxation": The Impact of DEBRA and Pillar Two on the EU Member States’ Effective Tax Rates", 2024, https://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp24014.pdf
  88. 1 2 JRC / Commissione Europea, Andrzej Stasio; Jonathan Pycroft; Daniel Stöhlker, "Addressing the debt-equity bias in corporate taxation", https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/fiscal-policy-analysis/corporate-taxation/addressing-debt-equity-bias-corporate-taxation-0_en
  • Christian Attardi, Il principio di competenza nel reddito d’impresa: criteri di applicazione e rimedi in favore del contribuente, in Il Fisco, 2009, n. 7, parte 1, p. 985.
  • A. Contrino, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Padova, CEDAM, 15 giugno 2020, ISBN 88-13-37389-9.
  • Gaspare Falsitta, Corso istituzionale di diritto tributario, 7ª ed., CEDAM, 2019, ISBN 88-13-36930-1.
  • Gianfranco Ferranti, Regime di cassa per le imprese minori: i primi chiarimenti dell’agenzia, in Il Fisco, n. 8, 2017, p. 707.
  • Giovanni Ferrero, Flavio Dezzani, Piero Pisoni e Luigi Puddu, Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, Milano, Giuffrè, 15 giugno 2006, ISBN 88-14-12039-0.
  • Giuseppe Melis, Lezioni di diritto tributario, 6ª ed., Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-921-1620-7.
  • Salvina Morina e Tonino Morina, Dal 2020 il regime forfettario riduce la platea dei contribuenti, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 4, 2020, p. 85.
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  • Massimo Procopio, Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020) parte prima, in Dir. E Prat. Trib., n. 5, 2020, p. 2303.
  • Francesco Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, 2 parte speciale, 12ª ed., UTET Giuridica, 2019, ISBN 978-88-598-2086-4.

Voci correlate

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