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martedì 7 settembre 2010

Vagabondaggio

BERJAYA
“Bisogna fare in modo che quando ci sono situazioni di vagabondaggio, di degrado assoluto, ci sia un trattamento sanitario che sia realmente obbligatorio per allontanare queste persone dalle strade della città”.
Gianni Alemanno. 7 settembre 2010.

domenica 22 febbraio 2009

Calabrò e il TSO

Nicoletta Tiliacos raccoglie sul Foglio alcune dichiarazioni del senatore Raffaele Calabrò, estensore del discusso disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento («Calabrò ci dice perché non è vero che chi legifera sul fine vita è perduto», 21 febbraio 2009, p. 2):

Calabrò risponde che «sul piano della costituzionalità non temiamo nulla. L’articolo 32 riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o meno per una patologia, se accettarne o meno l’evoluzione naturale. Non è invece consentito dire che ci si vuole suicidare. E alimentazione e idratazione, escluse dal nostro testo dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, non sono cure di una patologia, ma sostegni vitali». Calabrò sottolinea che questo vale anche per le persone in grado di intendere e di volere: «Fu un giudice, durante uno sciopero della fame e della sete di Pannella, a spingere per l’idratazione e l’alimentazione coatte. Succede pure, nei casi di anoressia, che si impongano trattamenti per salvare la vita di chi non vuole più mangiare […]».
Ma è proprio vero che anche «le persone in grado di intendere e di volere» non possono rifiutare alimentazione e idratazione? Lasciamo perdere il giudice e Pannella: che cosa vuol dire «spingere per l’idratazione e l’alimentazione coatte»? Quali erano le circostanze? Come si è conclusa questa «spinta»? L’esempio, ammesso pure che non derivi da qualche errato ricordo di Calabrò, non significa niente. Soffermiamoci invece sui casi di anoressia. Per procedere all’alimentazione forzata di chi altrimenti rischierebbe di morire di inedia si deve ricorrere a un Trattamento sanitario obbligatorio, TSO. (Per inciso, l’aggettivo «sanitario» compreso in questo termine dovrebbe far riflettere chi come Calabrò esclude che di trattamento sanitario appunto si debba parlare.) La legge che disciplina il TSO è la 833/1978, la stessa che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. L’art. rilevante è il 33, che ai cc. 1-2 recita:
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Questa è in pratica una parafrasi dell’art. 32 della Costituzione: per sottoporre un cittadino a un trattamento sanitario contro la sua volontà è necessario che questo trattamento ricada in uno dei casi esplicitamente contemplati dalla legge (non basta dunque il riferimento vago e rituale al suicidio assistito). Per quanto riguarda in particolare l’alimentazione forzata, l’unica legge a cui si può ricorrere è la stessa 833/1978, agli articoli che seguono immediatamente quello che abbiamo appena visto, e cioè gli artt. 34 e 35. Ma questi articoli si occupano di un solo caso specifico: le malattie mentali. Quindi se oggi in Italia volete nutrire a forza una persona, questa deve essere affetta da una malattia mentale, quale può essere considerata per esempio l’anoressia. Altrimenti il TSO in questione è inapplicabile, nonostante le «spinte» dei magistrati e le opinioni dei politici poco informati. Si può discutere sulla misura in cui una persona affetta da malattia mentale – e più specificamente da anoressia – sia da considerarsi «in grado di intendere e di volere» nel senso voluto da Calabrò; ma certo l’affermazione così generale del senatore va fortemente ristretta (a meno di dar credito a qualche Comma 22 ad hoc, del tipo «chiunque sia sano di mente può rifiutare l’alimentazione forzata; ma chi rifiuta l’alimentazione forzata non è sano di mente»). E non dimentichiamo mai che il medico che procede ad alimentare una persona consapevole contro la sua volontà viola il proprio Codice di deontologia, che all’art. 53 recita:
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
Quel medico si esporrebbe perciò alle sanzioni del proprio Ordine professionale.

Il senatore Raffaele Calabrò ha dunque idee abbastanza confuse: oggi in Italia non è possibile costringere una persona capace di intendere e di volere a nutrirsi. Ma in fondo è solo questione di tempo: quando il disegno di legge che porta il suo nome sarà approvato, questa forma di tortura sarà – fino all’inevitabile giudizio di incostituzionalità della Consulta – imposta da una legge dello Stato.

sabato 6 gennaio 2007

I credenti sono incapaci di intendere e di volere?

BERJAYAÈ di 3 giorni fa la notizia di una trasfusione imposta a una donna che non la voleva (Impone trasfusione a Testimone di Geova Pm indaga sul fatto, Il Giorno, 3 dicembre 2007).
Ora i medici della Mangiagalli rischiano una denuncia per lesioni.

Ieri è accaduto di nuovo: un uomo che rischia di morire, una trasfusione rifiutata, la spiegazione “sono Testimone di Geova”.
In quest’ultimo caso i medici hanno giocato d’anticipo: si sono rivolti al magistrato che ha disposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio (La trasfusione? Oggi la prescrive il giudice, Varese News, 5 gennaio 2007).

La trasfusione è stata effettuata e l’uomo, pensionato di 72 anni, è salvo.
Lieto fine? Mica tanto. L’unico elemento che renderebbe giustificabile l’imposta trasfusione sarebbe una incapacità di intendere e di volere da parte del paziente, magari dovuta all’incidente stradale che quella trasfusione aveva reso necessaria. Ma non c’è alcun riferimento (nelle notizie riguardanti l’accaduto) di una carente o assente capacità di giudizio. (Il fatto di essere Testimone di Geova sarebbe secondo me sufficiente per giudicare qualcuno incapace, ma questo non è senza dubbio un pensiero diffuso e condiviso e soprattutto accogliere tale premessa significherebbe considerare incapace di intendere e di volere un po’ troppa gente, considerando le sterminate versioni dei pensieri religiosi...).
E allora? Per rispettare la volontà liberamente espressa da un cittadino non è pertinente la motivazione che ha diretto quella volontà. Ne esistono di condivisibili e di assurde, ma se la persona è cosciente e in grado di esprimere i propri desideri, e se questa persona rifiuta un trattamento medico, non ci si può sostituire al suo raziocinio (che giudichiamo difettoso o compromesso) e imporre un trattamento foss’anche salvavita, come in questo caso.